Nonostante il ricorrente sia disposto a destinare un rateo mensile del trattamento pensionistico alla liquidazione e tralasciando l'antieconomicità della procedura, la richiesta di apertura della liquidazione controllata è inammissibile per mancanza di attivo da liquidare. Tale richiesta proviene infatti da un debitore privo di beni mobili e immobili, con una pensione inferiore a mille euro mensili. Secondo l'art. 268, comma 4, lettera a) del CCII, non rientrano nella liquidazione controllata i beni impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c., tra cui le pensioni inferiori a mille euro.