Dal 2022 l’IMU relativa agli immobili strumentali risulta integralmente deducibile sia ai fini IRPEF / che IRES. Si ricorda che la deducibilità segue il principio di cassa.
La deducibilità dell’IMU è riconosciuta per gli immobili strumentali per natura (immobili accatastati nelle categorie A/10, B, C, D ed E) e per destinazione (immobili utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività d’impresa).
Non è deducibile l’IMU pagata in relazione a immobili patrimonio e immobili “beni merce”.