Fallimento: pagamento parziale di compenso professionale e IVA
La Cassazione, con sentenza n. 5294/2024 ha deciso che, nel caso di credito di rivalsa IVA domandato a rimborso all’Agenzia delle Entrate, quando il piano di riparto, approvato dal G.D., dispone il pagamento solo parziale del credito riguardante compensi per prestazioni professionali svolte in favore di una società poi fallita, il professionista può chiedere a rimborso l’IVA solo in proporzione alla porzione di credito assegnatagli, pur avendo anticipato il versamento dell'imposta sull'intero compenso, poiché “l’obbligazione derivante dalla prestazione professionale è unicum comprensivo dell’imponibile e dell’iva per cui se il riparto fallimentare ha assegnato al creditore una quota del credito pari a 45,20% questa quota vada calcolata sull’importo complessivo del credito comprensivo dell’Iva”.