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Liquidazione controllata è ammissibile anche in presenza di un fondo patrimoniale se c’è l'impegno a rendere disponibile l’immobile

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Cassa medici e odontoiatrici

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Cassa Ragionieri

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Cassa attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali

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Procedura concorsuale: i requisiti si valutano alla data della domanda

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Ristrutturazione dei debiti: il giudice valuta anche la "meritevolezza" del consumatore

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Revisione contabile nelle nano imprese: un approccio snello ma rigoroso

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Istanza del creditore e assenza di patrimonio del debitore sovraindebitato

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Vendita dei beni nell’ambito della liquidazione fallimentare: applicabile l’art. 44 del TUR

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Crisi d’impresa: prevenzione e ruolo attivo dei professionisti

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Prevenzione della crisi d’impresa: obblighi rafforzati anche per le PMI

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Composizione negoziata: l'istanza di nomina dell’esperto non blocca da sola la liquidazione giudiziale

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Il concordato minore può essere proposto anche dal consumatore erede dell’imprenditore defunto

Secondo quanto previsto dalla lettera e) dell'articolo 2 del Codice della Crisi, il consumatore è definito come una persona fisica che agisce per scopi e debiti estranei all'attività imprenditoriale, senza escludere la possibilità che la persona possa svolgere un'attività imprenditoriale. Questo pone l'accento esclusivamente sulla tipologia di obbligazioni che vengono ristrutturate attraverso lo strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza utilizzato.
La definizione di consumatore perciò prevede che chi avvia una procedura concorsuale assume la qualifica di consumatore o di professionista in virtù della natura delle obbligazioni che intende ristrutturare e deve intendersi di natura oggettiva e non soggettiva, poiché dipende dal tipo di obbligazioni contratte e non dalla qualifica soggettiva della persona interessata.
L’erede dell’imprenditore defunto di un’impresa sotto soglia potrà pertanto alternativamente accedere al concordato minore o optare per la liquidazione controllata.
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