Clausole collegate al tasso Euribor: ipotesi di nullità parziale
La sentenza n. 12007/2024 della Corte di Cassazione ha stabilito che le clausole dei contratti di mutuo riferite all’Euribor per la determinazione del tasso di interesse sono viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), nel caso in cui venga provato che la quantificazione dell'Euribor per un determinato periodo sia stata oggetto di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza. Ciò a causa dell'impossibilità anche solo momentanea di definizione del loro oggetto.
Per determinare la nullità parziale è necessario provare che quel parametro sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato, a seguito delle condotte illecite dei terzi, a tal punto da non potere ricoprire il ruolo di efficace strumento per la determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse.
In quest’ultima circostanza, le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'Euribor (con riferimento al solo periodo in cui sia accertata l'alterazione concreta di quel parametro) e la possibilità di sostituire in via normativa, nel caso in cui non sia possibile ricostruirne il valore autentico, al netto dell'alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento.