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Azione revocatoria ordinaria: subentro del liquidatore

Nella procedura di liquidazione controllata, se il liquidatore si costituisce volontariamente nel giudizio di appello contro la sentenza che ha sancito la revocatoria ex art. 2901 c.c. a favore del creditore procedente, causa l'improcedibilità della causa sia verso il creditore procedente che verso il debitore soggetto alla procedura. Infatti, il giudice, a seguito di tale intervento, deve dichiarare l’estensione della declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di tutti i creditori del debitore.
L'intervento del liquidatore nel giudizio di appello riguardante l'azione revocatoria, come previsto dall’art. 2901 c.c., intrapresa dal creditore prima dell'apertura della procedura di liquidazione controllata, è tempestivo e conforme alle norme. Tale intervento avviene ai sensi dell’art. 274, comma 2, c.c., con il subentro nella posizione del creditore appellato ex art. 300, comma 2, c.p.c.
Conseguentemente, occorre riconoscere il sopravvenuto difetto di legittimazione del creditore, dal momento che l'unico legittimato a stare in giudizio, subentrando nella posizione processuale dell'originario attore, è il liquidatore della liquidazione controllata.
Allo stesso modo è necessario dichiarare il difetto di legittimazione del debitore convenuto in revocatoria (appellante in quanto soccombente in primo grado) a favore del liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 143 CCII, richiamato dall’art. 270, comma 5, CCII. Il debitore deve essere rappresentato dal liquidatore che si è costituito volontariamente in causa, per cui non è più legittimato a stare in giudizio, facendo proprie le domande del creditore appellato.
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