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Rateizzazione delle plusvalenze – Novità della legge di bilancio 2026

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Indice Istat Marzo 2026

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Segnalazione in Banca d’Italia – procedura ex art 44 CCII

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Misure protettive ex art 44 CCII

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Acconti d’imposta 2026 e concordato preventivo: applicazione delle regole ordinarie in assenza di disciplina specifica

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Detrazione spese universitarie 2025: i nuovi limiti per le università non statali

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Transazione fiscale: il ruolo del giudice

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INPS: conguagli fiscali e rilascio della CU

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Evoluzione dell'assurance sulla sostenibilità alla luce del D.Lgs. 125/2024

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CCII Piano ex art 67 attività imprenditoriale cessata

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ISA Italia 315–330 – mappa dei rischi settoriali nella revisione legale

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Esdebitazione ex art. 282 CCII e fideiussioni: irrilevanza della sproporzione del debito in assenza di colpa grave o mala fede

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Mancanza di fissazione dell’udienza di conferma: nuova domanda di concessione delle misure protettive e cautelari

Nella composizione della crisi d’impresa, in caso di mancata programmazione dell’udienza per la ratifica delle misure cautelari e protettive chieste dall’imprenditore entro il termine previsto dal terzo comma dell’articolo 19 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, si deve presumere, nonostante la formulazione poco chiara dell’ultima parte del suddetto comma, che la mancanza di responsabilità da parte del richiedente richieda un’interpretazione della normativa che sia conforme ai principi costituzionali. In base a tale interpretazione, nel caso in cui il richiedente presenti una nuova istanza al Tribunale competente per ottenere le misure cautelari e protettive, il giudice è obbligato a valutare l’esistenza dei requisiti per l’approvazione delle misure sollecitate. Queste ultime devono essere accordate con effetto immediato (ex nunc) se si prova che sono strutturalmente adeguate a tutelare le negoziazioni in atto e che il piano di risanamento, tenendo conto anche delle valutazioni espresse dall’esperto, non appaia chiaramente inattuabile, dal momento che l’unica condizione che rende incompatibile la composizione negoziata è l’insolvenza definitiva e l’assenza di valide prospettive di recupero.
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