Mancanza di fissazione dell’udienza di conferma: nuova domanda di concessione delle misure protettive e cautelari
Nella composizione della crisi d’impresa, in caso di mancata programmazione dell’udienza per la ratifica delle misure cautelari e protettive chieste dall’imprenditore entro il termine previsto dal terzo comma dell’articolo 19 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, si deve presumere, nonostante la formulazione poco chiara dell’ultima parte del suddetto comma, che la mancanza di responsabilità da parte del richiedente richieda un’interpretazione della normativa che sia conforme ai principi costituzionali. In base a tale interpretazione, nel caso in cui il richiedente presenti una nuova istanza al Tribunale competente per ottenere le misure cautelari e protettive, il giudice è obbligato a valutare l’esistenza dei requisiti per l’approvazione delle misure sollecitate. Queste ultime devono essere accordate con effetto immediato (ex nunc) se si prova che sono strutturalmente adeguate a tutelare le negoziazioni in atto e che il piano di risanamento, tenendo conto anche delle valutazioni espresse dall’esperto, non appaia chiaramente inattuabile, dal momento che l’unica condizione che rende incompatibile la composizione negoziata è l’insolvenza definitiva e l’assenza di valide prospettive di recupero.