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Liquidazione controllata è ammissibile anche in presenza di un fondo patrimoniale se c’è l'impegno a rendere disponibile l’immobile

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Concordato minore: quando un solo creditore detiene la maggioranza dei crediti

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Cassa medici e odontoiatrici

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Cassa Ragionieri

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Cassa attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali

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Procedura concorsuale: i requisiti si valutano alla data della domanda

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Ristrutturazione dei debiti: il giudice valuta anche la "meritevolezza" del consumatore

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Revisione contabile nelle nano imprese: un approccio snello ma rigoroso

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Istanza del creditore e assenza di patrimonio del debitore sovraindebitato

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Vendita dei beni nell’ambito della liquidazione fallimentare: applicabile l’art. 44 del TUR

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Crisi d’impresa: prevenzione e ruolo attivo dei professionisti

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Prevenzione della crisi d’impresa: obblighi rafforzati anche per le PMI

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Previsione delle spese di procedura nella Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Nella proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, a differenza della procedura di liquidazione controllata, gli importi destinati al soddisfacimento dei creditori non sono oggetto di precisazione da parte dei creditori e non possono essere successivamente modificati o ridotti per tener conto delle spese procedurali che verranno sostenute (ad esempio, costi di tenuta conto o pubblicità) né per eventuali nuovi crediti che presentati dai creditori.
Infatti, una volta che la proposta è accettata dai creditori, ai sensi dell'art. 67 e seguenti del CCII, essa diventa vincolante sia riguardo ai tempi di pagamento che all'importo promesso.
Pertanto, spetta al debitore includere nel piano tutte le spese connesse alla procedura, prevedendo un fondo spese appositamente creato che copra anche i costi di gestione della procedura, tra i quali è compreso anche il compenso del gestore.
 
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