In caso di liquidazione giudiziale o controllata del datore di lavoro, il lavoratore dev'essere ammesso al passivo, per le retribuzioni non pagate, con privilegio ex art. 2751 bis, n. 1, c.c., al lordo delle ritenute fiscali ed al lordo della quota contributiva gravante sul lavoratore medesimo, ed, invece, al netto della quota contributiva gravante sul datore. Quest'ultima è di competenza dell'Inps, che deve chiederla con rituale domanda di ammissione ed è assistita dai privilegi di cui agli artt. 2753 o 2754 cc, a seconda della natura del contributo.