In caso di concordato semplificato, il Tribunale deve verificare la presenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura, ovvero di ammissibilità della domanda ex art. 25 sexies CCII.
Il ricorso dovrà contenere il parere dell’esperto relativo alle possibilità iniziali di risanamento dell’impresa e l’esito delle trattative.
Il piano liquidatorio dovrà assicurare un’utilità maggiore a ciascun creditore rispetto all’alternativa liquidatoria, rispettando l’ordine dei privilegi spettanti.