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Liquidazione controllata è ammissibile anche in presenza di un fondo patrimoniale se c’è l'impegno a rendere disponibile l’immobile

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Cassa medici e odontoiatrici

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Cassa Ragionieri

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Cassa attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali

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Procedura concorsuale: i requisiti si valutano alla data della domanda

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Ristrutturazione dei debiti: il giudice valuta anche la "meritevolezza" del consumatore

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Revisione contabile nelle nano imprese: un approccio snello ma rigoroso

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Istanza del creditore e assenza di patrimonio del debitore sovraindebitato

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Vendita dei beni nell’ambito della liquidazione fallimentare: applicabile l’art. 44 del TUR

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Crisi d’impresa: prevenzione e ruolo attivo dei professionisti

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Prevenzione della crisi d’impresa: obblighi rafforzati anche per le PMI

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Composizione negoziata: l'istanza di nomina dell’esperto non blocca da sola la liquidazione giudiziale

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La responsabilità del revisore esterno nell’uso della revisione interna (ISA Italia 610)

Le responsabilità del revisore esterno nel valutare e, eventualmente, utilizzare il lavoro dei revisori interni sono definite dal principio contabile ISA Italia 610. La revisione interna è una componente cruciale del sistema di controllo e governance aziendale, la cui rilevanza varia in base a fattori come le dimensioni dell’azienda, la struttura organizzativa e le direttive dei responsabili della governance.
Il revisore esterno deve esaminare attentamente la qualità e l’utilità del lavoro della revisione interna, con l’obiettivo di valutare se possa essere utilizzato a supporto del processo di revisione del bilancio. In questo contesto, il revisore esterno valuta se il lavoro dei revisori interni sia rilevante per identificare e gestire i rischi di errori significativi nel bilancio, contribuendo così a un processo di revisione più approfondito ed efficace.
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