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Ristrutturazione dei debiti del consumatore: accesso consentito anche al terzo datore di ipoteca

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Rigetto del concordato minore: nessuna liquidazione giudiziale del compenso dell’OCC in assenza di omologa

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Cassa ingegneri, architetti

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Cassa infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia

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Esdebitazione nella liquidazione controllata: ammissibile anche per i debiti derivanti da un precedente fallimento senza esdebitazione

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No agevolazione del 5% per chi passa da ordinario a forfettario

L'aliquota agevolata del 5% del regime forfettario è applicabile per i primi cinque anni di attività a condizione che vengano soddisfatti i requisiti previsti per beneficiare di tale agevolazione.
Tale aliquota non è applicabile se l'attività rappresenta una continuazione di un lavoro precedentemente svolto (sia come dipendente che come autonomo), salvo il caso di pratica professionale. L’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello del 22 novembre 2024) ha chiarito che chi avvia un’attività in regime ordinario e successivamente passa al regime forfetario durante il quinquennio non può usufruire dell’aliquota agevolata del 5% se continua a svolgere la stessa attività.
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