Nel caso di socio illimitatamente responsabile di società fallibile è precluso l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento per i debiti derivanti da attività d’impresa, come definito dall’art. 2 del CCII.
Il debitore potrà in qualunque momento accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore per i debiti estranei da quelli sociali o, decorso un anno dalla cessazione della società, potrà arbitrariamente optare per la procedura di concordato minore ex art 74 o per la liquidazione controllata ex art. 268.