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Ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore

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Nuovi codici Ateco

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Indice Istat Novembre 2024

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Responsabilità del revisore sulle altre informazioni contenute nei documenti allegati al bilancio (ISA Italia 720)

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Agenzia delle Entrate e Riscossione – Pignoramento presso terzi

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Piano consumatore ex art 67 unico creditore e finanza esterna

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Concordato minore e giudizio di cram down

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Cripto–attività: imposta sostitutiva

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Regime forfettario: nuovo limite reddito da lavoro dipendente 2025

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Aliquote IRPEF 2025

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Ammissibile la ristrutturazione dei debiti del consumatore in deroga all’art 2740

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Inammissibile la liquidazione controllata del socio illimitatamente responsabile privo di qualsiasi bene

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Ritenuta ridotta sulle provvigioni

Di regola la base imponibile per il calcolo delle ritenute IRPEF è fissata al 50% delle provvigioni pagate all'agente, conseguentemente si applica l’aliquota ridotta dell’11,5%. Tuttavia, la base imponibile si riduce al 20% delle provvigioni pagate se l’agente fa un uso costante del lavoro dipendente o di terzi, con un notevole beneficio finanziario per l’agente.
 
È doveroso segnalare che, come previsto dal comma 5 dell’articolo 25-bis, D.P.R. 600/1973, alcune tipologie di provvigioni restano escluse dalla possibilità di applicazione di tale riduzione.
 
Per poter beneficiare nell’anno successivo dell’applicazione della ritenuta ridotta, l’agente deve obbligatoriamente inviare ai propri committenti un’apposita dichiarazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Tuttavia, sono previste alcune deroghe al termine ordinario in caso di rapporti continuativi. Le modifiche al D.Lgs. 175/2014, come chiarito dalla circolare n. 31/E/2014 dell’Agenzia delle Entrate,
consentono a coloro che hanno già inviato la comunicazione di non doverla ripresentare, avendo validità fino alla sua revoca.
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