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Crisi d’impresa: prevenzione e ruolo attivo dei professionisti

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Prevenzione della crisi d’impresa: obblighi rafforzati anche per le PMI

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Composizione negoziata: l'istanza di nomina dell’esperto non blocca da sola la liquidazione giudiziale

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Liquidazione controllata: domanda inammissibile senza verifica concreta sull'attivo

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Liquidazione controllata: respinta la domanda se manca un patrimonio liquidabile

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Liquidazione controllata: maggior tutela per i redditi da lavoro e pensioni

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Novità Split payment dal 1° luglio

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Proroga obbligo di PEC per gli amministratori di società al 31.12.2025

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Prosecuzione mutuo ipotecario sull’abitazione principale ex art. 67, comma 5, CCII

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La mancata dichiarazione di debiti pregressi non basta a dimostrare la mala fede del debitore: il principio sancito dall’art. 69 CCI

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Indice Istat Maggio 2025

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Dichiarazione IMU

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Ritenuta ridotta sulle provvigioni

Di regola la base imponibile per il calcolo delle ritenute IRPEF è fissata al 50% delle provvigioni pagate all'agente, conseguentemente si applica l’aliquota ridotta dell’11,5%. Tuttavia, la base imponibile si riduce al 20% delle provvigioni pagate se l’agente fa un uso costante del lavoro dipendente o di terzi, con un notevole beneficio finanziario per l’agente.
 
È doveroso segnalare che, come previsto dal comma 5 dell’articolo 25-bis, D.P.R. 600/1973, alcune tipologie di provvigioni restano escluse dalla possibilità di applicazione di tale riduzione.
 
Per poter beneficiare nell’anno successivo dell’applicazione della ritenuta ridotta, l’agente deve obbligatoriamente inviare ai propri committenti un’apposita dichiarazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Tuttavia, sono previste alcune deroghe al termine ordinario in caso di rapporti continuativi. Le modifiche al D.Lgs. 175/2014, come chiarito dalla circolare n. 31/E/2014 dell’Agenzia delle Entrate,
consentono a coloro che hanno già inviato la comunicazione di non doverla ripresentare, avendo validità fino alla sua revoca.
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