Valutazione della diligenza nelle procedure di sovraindebitamento
La valutazione del comportamento del debitore è un elemento presente in tutte le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, indipendentemente da quanto stabilito dall’art. 7 della legge n. 3/2012 (applicabile ratione temporis) riguardo ai motivi di inammissibilità della proposta. In particolare, per la procedura negoziale dell’accordo di composizione – analogamente a quanto previsto per il concordato minore dall’art. 76, comma 2, lettera a, del Codice della crisi e dell’insolvenza (CCII) – l’importanza della condotta pregressa del debitore è esplicitata dall’art. 9, comma 3-bis.1, della stessa legge n. 3/2012. Questa norma dispone che alla domanda di accordo di composizione della crisi debba essere allegata una relazione dettagliata dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), nella quale siano indicate le cause dell’indebitamento e il grado di diligenza adottato dal debitore nell’assunzione delle obbligazioni.
Di conseguenza, deve essere cassata con rinvio una decisione che abbia escluso, “per espressa disposizione di legge”, la necessità di valutare il requisito della meritevolezza nel caso di una proposta riferita a un accordo ai sensi dell’art. 7 della legge n. 3/2012. Infatti, spetta sempre al giudice esaminare i profili relativi alle cause del sovraindebitamento, come emergono dalle conclusioni contenute nella relazione dell’OCC.