La persona fisica che si trova in stato di sovraindebitamento, non è titolare di beni mobili e/o immobili, disoccupato e privo di redditi, non può accedere alla procedura di liquidazione controllata, non avendo tale procedura alcuna utilità per i Creditori concorsuali ed andrà ad aggravare la situazione debitoria, generando ulteriori costi.
La procedura da incardinare in queste situazione è “l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art 283 CCII”, in quanto il soggetto, qualora meritevole, può auspicare all’esdebitazione anche senza nulla da offrire alla Massa dei creditori.
La procedura ha durata di quattro anni; durante tale periodo l’eventuale attivo sopravvenuto al netto delle passività, che possa soddisfare i creditori in misura non inferiore al 10%, verrà acquisito.