La proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art 67 CCII è ammissibile anche in deroga a quanto previsto dall’art 2470 nel caso in cui i Creditori non sollevino contestazioni in merito.
Il piano può prevedere di destinare ai creditori una quota di reddito inferiore al “quinto” pignorabile per il soddisfacimento dei creditori nonché di lasciare l’autovettura nella disponibilità del debitore nel caso in cui il valore commerciale della stessa non sia rilevante per la procedura ma rilevante per il proprietario per recarsi al lavoro e per gli spostamenti familiari.