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Liquidazione controllata è ammissibile anche in presenza di un fondo patrimoniale se c’è l'impegno a rendere disponibile l’immobile

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Cassa medici e odontoiatrici

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Procedura concorsuale: i requisiti si valutano alla data della domanda

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Ristrutturazione dei debiti: il giudice valuta anche la "meritevolezza" del consumatore

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Revisione contabile nelle nano imprese: un approccio snello ma rigoroso

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Istanza del creditore e assenza di patrimonio del debitore sovraindebitato

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Vendita dei beni nell’ambito della liquidazione fallimentare: applicabile l’art. 44 del TUR

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Crisi d’impresa: prevenzione e ruolo attivo dei professionisti

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Prevenzione della crisi d’impresa: obblighi rafforzati anche per le PMI

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Composizione negoziata: l'istanza di nomina dell’esperto non blocca da sola la liquidazione giudiziale

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Concordato minore e giudizio di cram down

L'istituto del cosiddetto cram down non permette al giudice di superare automaticamente la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, ai quali spetta solitamente il compito di tutelare l'interesse pubblico loro assegnato. Il superamento del dissenso è possibile solo quando questi enti restano inerti o quando il loro voto contrario all'approvazione del concordato risulta obiettivamente privo di giustificazione.
Nel giudizio di cram down, il Tribunale deve valutare la ragionevolezza della scelta dell'Erario di esprimere voto contrario, confrontando il trattamento del credito erariale con quello riservato agli altri creditori. Si configura un abuso dell'istituto normativo previsto dall'art. 80, comma 3, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), quando il concordato minore viene utilizzato non per risolvere il sovraindebitamento e consentire la continuazione dell'attività professionale, ma esclusivamente per eliminare il consistente debito accumulato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
 
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