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Liquidazione controllata è ammissibile anche in presenza di un fondo patrimoniale se c’è l'impegno a rendere disponibile l’immobile

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Parti correlate: focus dei controlli nella governance aziendale

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Fallimento della società semplice: la Corte costituzionale tutela i soci

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Concordato minore: quando un solo creditore detiene la maggioranza dei crediti

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Terminate le risorse per il credito di imposta 4.0 per investimenti effettuati nel 2025

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Procedura concorsuale: i requisiti si valutano alla data della domanda

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CCII Concordato minore: è possibile la continuità indiretta tramite affitto d’azienda con formula "rent to buy"

Una recente interpretazione conferma che può essere qualificata come concordato minore ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) la proposta che preveda la prosecuzione dell’attività imprenditoriale in via indiretta.
In pratica, è ammesso che l’attività prosegua attraverso l’affitto dell’azienda a un soggetto terzo, con la possibilità che, al termine del piano concordatario, l’azienda venga ceduta definitivamente allo stesso affittuario. Questo schema può essere realizzato anche con la formula del rent to buy, che consente all’affittuario di acquisire progressivamente la proprietà dell’azienda.
Si tratta di un’opportunità interessante per le imprese in crisi che intendano tutelare la continuità aziendale e l’occupazione, sfruttando una gestione esterna dell’attività durante il periodo concordatario.
 
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