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Crisi d’impresa: prevenzione e ruolo attivo dei professionisti

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Prevenzione della crisi d’impresa: obblighi rafforzati anche per le PMI

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Composizione negoziata: l'istanza di nomina dell’esperto non blocca da sola la liquidazione giudiziale

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Liquidazione controllata: domanda inammissibile senza verifica concreta sull'attivo

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Liquidazione controllata: respinta la domanda se manca un patrimonio liquidabile

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Liquidazione controllata: maggior tutela per i redditi da lavoro e pensioni

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Novità Split payment dal 1° luglio

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Proroga obbligo di PEC per gli amministratori di società al 31.12.2025

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Prosecuzione mutuo ipotecario sull’abitazione principale ex art. 67, comma 5, CCII

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La mancata dichiarazione di debiti pregressi non basta a dimostrare la mala fede del debitore: il principio sancito dall’art. 69 CCI

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Indice Istat Maggio 2025

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Dichiarazione IMU

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CCII Concordato minore: è possibile la continuità indiretta tramite affitto d’azienda con formula "rent to buy"

Una recente interpretazione conferma che può essere qualificata come concordato minore ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) la proposta che preveda la prosecuzione dell’attività imprenditoriale in via indiretta.
In pratica, è ammesso che l’attività prosegua attraverso l’affitto dell’azienda a un soggetto terzo, con la possibilità che, al termine del piano concordatario, l’azienda venga ceduta definitivamente allo stesso affittuario. Questo schema può essere realizzato anche con la formula del rent to buy, che consente all’affittuario di acquisire progressivamente la proprietà dell’azienda.
Si tratta di un’opportunità interessante per le imprese in crisi che intendano tutelare la continuità aziendale e l’occupazione, sfruttando una gestione esterna dell’attività durante il periodo concordatario.
 
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