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Rimodulazione delle detrazioni fiscali per i redditi elevati

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Tassazione agevolata al 5% sugli aumenti contrattuali nel settore privato

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Aggiornamento dell’autovalutazione antiriciclaggio entro il 27 maggio 2026

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Concordato minore: l'omesso pagamento delle imposte non è automaticamente atto di frode

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Notifica cartella via PEC: è sufficiente il formato PDF, non serve il p7m

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Ammissione allo stato passivo

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Composizione negoziata: chiarimenti sull'autorizzazione alla cessione d'azienda

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Misure protettive: nuova istanza valida solo dopo la pubblicazione nel Registro imprese

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Diritto camerale 2026: approvate maggiorazioni del 20% fino al 2028

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Modello Redditi 2026: nuove aliquote IRPEF e stretta sulle detrazioni

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Precompilata 2026: online dal 30 aprile, invio dal 14 maggio

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Liquidazione controllata: obblighi del debitore e criteri di valutazione delle spese

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Chiusura del fallimento non blocca l’esecuzione del concordato fallimentare

La chiusura della procedura fallimentare, che può avvenire solo dopo la definitività dell’omologazione del concordato fallimentare e la presentazione del conto di gestione del curatore, non comporta l’interruzione degli adempimenti previsti dal concordato stesso.

Anche una volta formalmente chiuso il fallimento, resta infatti operativa la fase esecutiva del concordato: prosegue sia la liquidazione dei beni che il pagamento dei creditori, secondo quanto stabilito nel piano approvato dagli stessi.

A confermare questa impostazione è lo stesso art. 136 della Legge Fallimentare, che prevede che, successivamente all’omologazione, il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori continuino a vigilare sull’esecuzione del concordato, secondo le modalità indicate nel decreto di omologazione.

In tale contesto, il curatore mantiene un ruolo attivo e la propria piena legittimazione, anche processuale, proprio per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di esecuzione del concordato fino al loro completo adempimento.

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