Con te nel percorso
della tua vita aziendale
Scopri i nostri servizi di consulenza ›

news

Liquidazione controllata è ammissibile anche in presenza di un fondo patrimoniale se c’è l'impegno a rendere disponibile l’immobile

Approfondisci

news

Parti correlate: focus dei controlli nella governance aziendale

Approfondisci

news

Fallimento della società semplice: la Corte costituzionale tutela i soci

Approfondisci

news

Concordato minore: quando un solo creditore detiene la maggioranza dei crediti

Approfondisci

news

Revisione legale e ispezioni di qualità: come prepararsi al meglio

Approfondisci

news

Terminate le risorse per il credito di imposta 4.0 per investimenti effettuati nel 2025

Approfondisci

news

Cassa periti industriali

Approfondisci

news

Cassa notai

Approfondisci

news

Cassa medici e odontoiatrici

Approfondisci

news

Cassa Ragionieri

Approfondisci

news

Cassa attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali

Approfondisci

news

Procedura concorsuale: i requisiti si valutano alla data della domanda

Approfondisci

Chiusura del fallimento non blocca l’esecuzione del concordato fallimentare

La chiusura della procedura fallimentare, che può avvenire solo dopo la definitività dell’omologazione del concordato fallimentare e la presentazione del conto di gestione del curatore, non comporta l’interruzione degli adempimenti previsti dal concordato stesso.

Anche una volta formalmente chiuso il fallimento, resta infatti operativa la fase esecutiva del concordato: prosegue sia la liquidazione dei beni che il pagamento dei creditori, secondo quanto stabilito nel piano approvato dagli stessi.

A confermare questa impostazione è lo stesso art. 136 della Legge Fallimentare, che prevede che, successivamente all’omologazione, il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori continuino a vigilare sull’esecuzione del concordato, secondo le modalità indicate nel decreto di omologazione.

In tale contesto, il curatore mantiene un ruolo attivo e la propria piena legittimazione, anche processuale, proprio per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di esecuzione del concordato fino al loro completo adempimento.

VEDI TUTTE
Hai bisogno di maggiori informazioni?
   I nostri orari Dal Lunedì al Giovedì 9.00 - 17.30 | Venerdì 9.00 - 15.00
via Antonio Gramsci 85
47122 Forli
Tel. +39 0543818248
Fax +39 0543818248
E-mail: segreteria@studio-mariani.com

P.Iva 02713451207 Privacy & Cookie Policy - Preferenze Cookie
Newsletter
Iscriviti e ricevi costantemente news e aggiornamenti
Credits TITANKA! Spa
Scopri lo
Scadenziario
Fiscale
Vai al sito Agenzia
delle Entrate