La chiusura della procedura fallimentare, che può avvenire solo dopo la definitività dell’omologazione del concordato fallimentare e la presentazione del conto di gestione del curatore, non comporta l’interruzione degli adempimenti previsti dal concordato stesso.
Anche una volta formalmente chiuso il fallimento, resta infatti operativa la fase esecutiva del concordato: prosegue sia la liquidazione dei beni che il pagamento dei creditori, secondo quanto stabilito nel piano approvato dagli stessi.
A confermare questa impostazione è lo stesso art. 136 della Legge Fallimentare, che prevede che, successivamente all’omologazione, il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori continuino a vigilare sull’esecuzione del concordato, secondo le modalità indicate nel decreto di omologazione.
In tale contesto, il curatore mantiene un ruolo attivo e la propria piena legittimazione, anche processuale, proprio per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di esecuzione del concordato fino al loro completo adempimento.