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Crisi d’impresa: prevenzione e ruolo attivo dei professionisti

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Prevenzione della crisi d’impresa: obblighi rafforzati anche per le PMI

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Composizione negoziata: l'istanza di nomina dell’esperto non blocca da sola la liquidazione giudiziale

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Liquidazione controllata: domanda inammissibile senza verifica concreta sull'attivo

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Liquidazione controllata: respinta la domanda se manca un patrimonio liquidabile

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Liquidazione controllata: maggior tutela per i redditi da lavoro e pensioni

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Novità Split payment dal 1° luglio

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Proroga obbligo di PEC per gli amministratori di società al 31.12.2025

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Prosecuzione mutuo ipotecario sull’abitazione principale ex art. 67, comma 5, CCII

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La mancata dichiarazione di debiti pregressi non basta a dimostrare la mala fede del debitore: il principio sancito dall’art. 69 CCI

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Indice Istat Maggio 2025

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Dichiarazione IMU

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Chiusura del fallimento non blocca l’esecuzione del concordato fallimentare

La chiusura della procedura fallimentare, che può avvenire solo dopo la definitività dell’omologazione del concordato fallimentare e la presentazione del conto di gestione del curatore, non comporta l’interruzione degli adempimenti previsti dal concordato stesso.

Anche una volta formalmente chiuso il fallimento, resta infatti operativa la fase esecutiva del concordato: prosegue sia la liquidazione dei beni che il pagamento dei creditori, secondo quanto stabilito nel piano approvato dagli stessi.

A confermare questa impostazione è lo stesso art. 136 della Legge Fallimentare, che prevede che, successivamente all’omologazione, il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori continuino a vigilare sull’esecuzione del concordato, secondo le modalità indicate nel decreto di omologazione.

In tale contesto, il curatore mantiene un ruolo attivo e la propria piena legittimazione, anche processuale, proprio per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di esecuzione del concordato fino al loro completo adempimento.

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