No al ricorso straordinario per Cassazione contro il provvedimento di inammissibilità della proposta
Nel contesto delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, il provvedimento che dichiara inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi non può essere impugnato con ricorso straordinario per Cassazione. Questo perché tale decisione non ha carattere decisorio, in quanto non incide su diritti soggettivi contrapposti, ma si limita a rilevare l’assenza dei presupposti per l’accesso alla procedura.
Diversamente, sono invece ammissibili al ricorso straordinario i provvedimenti emessi a seguito di reclamo contro il diniego di omologazione dell’accordo. In questi casi, infatti, il giudice si pronuncia sui diritti soggettivi delle parti in conflitto, nell’ambito di un contraddittorio compiuto, e la decisione assume valore stabilizzante, paragonabile a un giudicato "allo stato degli atti".
In sintesi, solo le decisioni che definiscono una reale controversia tra le parti, e non quelle meramente procedurali, possono essere sottoposte al vaglio della Cassazione tramite ricorso straordinario.